Bonus giovani: requisito dell’incremento occupazionale netto

L’INPS comunica l’aggiornamento del modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Giovani” in considerazione del nuovo requisito dell’incremento occupazionale netto (INPS, messaggio 18 giugno 2025, n. 1935).  

La legittima fruizione dell’esonero contributivo di cui al comma 1 dell’articolo 22 del decreto Coesione (D.L. n. 60/2024, convertito in Legge n. 95/2024), per le assunzioni/trasformazioni di giovani effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata al rispetto del requisito dell’incremento netto dell’occupazione.

 

Lo ha precisato il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’esito del negoziato per la riprogrammazione del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 con la Commissione europea. 

 

In particolare, la nuova condizione di ammissibilità già prevista per poter beneficiare dell’esonero “Donne” di cui all’articolo 23 del decreto Coesione e per l’esonero “Giovani” di cui al comma 3 dell’articolo 22 del medesimo decreto, viene ora estesa anche per l’esonero “Giovani” di cui al comma 1 dell’articolo 22 in argomento.

 

Pertanto, per poter beneficiare dell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali, per le assunzioni di giovani under 35 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per le trasformazioni del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, i datori di lavoro, a decorrere dal 1° luglio 2025, dovranno rispettare l’ulteriore requisito dell’incremento occupazionale netto.

 

Conseguentemente, con il messaggio in oggetto, l’INPS comunica che il modulo di domanda già in uso per la richiesta dell’esonero “Bonus Giovani” è stato implementato con l’inserimento della seguente dichiarazione da rilasciare ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “la legittima fruizione dell’esonero ex art. 22, comma 1, del decreto-legge 60/2024, per le assunzioni/trasformazioni effettuate a decorrere dal 1° luglio 2025, è subordinata alla realizzazione e al mantenimento dell’incremento occupazionale netto”.   

 

CCNL Metalmeccanica Cooperative: firmato il contratto di rinnovo

Previsti 200,00 euro di aumenti retributivi e miglioramento delle tutele e dei diritti dei lavoratori

Il 18 giugno 2025, le Parti sociali hanno sottoscritto il rinnovo del CCNL di settore che interessa gli oltre 15 mila lavoratori in Italia. Le novità riguardano gli aspetti sociali come maternità, diritto allo studio e malattia. 

Inoltre, è stato stabilito un aumento salariale di 200,00 euro al livello C3 e riparametrati per tutti i livelli, con l’attivazione della clausola di salvaguardia in caso di inflazione superiore alle previsioni. 

Viene migliorata la previdenza e sanità complementari, incrementate le misure sociali ed esteso le tutele ai precari e ai lavoratori negli appalti e rafforzato la sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infine, rispetto all’orario è stato ottenuto il riconoscimento di 8 ore in più per chi lavora a 21 turni e l’ impegno delle aziende ad incentivare forme di riduzione di orario nelle singole realtà produttive, in base al sistema organizzativo. 

CCNL Cinematografia: nuove proposte economiche

Previsti aumenti pari a 360,00 euro

Lo scorso 12 giugno si è svolto l’incontro tra Anica e le delagazioni sindacali per il rinnovo della parte economica del  CCNL Industria Cinematografica.

Anica ha accettato la proposta economica dei sindacati sull’aumento dei minimi pari a 360,00 euro nelle seguenti tranches:

– dal 1° luglio 2025: 90,00 euro

– dal 1° luglio 2026: 90,00 euro

– dal 31 luglio 2027: 90,00 euro

– dal 31 dicembre 2027: 90,00 euro.

Previsto anche un importo a tiolo di Una Tantum per il periodo di vacanza contrattuale.

La Parte datoriale ha proposto, invece, la soluzione dell’erogazione degli importi così definiti:

– 1° gennaio 2025: 45,00 euro

– 1° luglio 2025: 45,00 euro

–  1° luglio 2026: 90,00 euro

– 1° luglio 2027: 90,00 euro

– 1°gennaio 2028: 90,00 euro.
Il prossimo incontro per la definizione della parte economica è fissato per il 20 giugno.

Cipl Edilizia Artigianato Rieti: siglato il rinnovo

Confermate e rielaborate le indennità speciali previste dal Cipl di settore

Il giorno 28 maggio 2025 Anaepa Confartigianato e Feneal-Uil,  Filca-Cisl, Fillea-Cgil hanno siglato il rinnovo del CIPL  per i dipendenti delle imprese edili e affini della provincia di Rieti, con decorrenza dal 1° gennaio 2025.

Le principali novità riguardano la disciplina delle indennità speciali:

a) per l’indennità di mensa gli importi sono rimodulati come segue:

Livello Dal 1° aprile 2025
OPERAI

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

0,95
IMPIEGATI (su base giornaliera) 7,65
IMPIEGATI CALCESTRUZZO

(su base oraria per ogni ora di lavoro ordinaria)

1,09
IMPIEGATI CALCESTRUZZO (su base giornaliera) 8,79

b) è stata prevista un’indennità di trasporto mensile pari al costo degli abbonamenti mensili per i mezzi pubblici urbani ed extraurbani utilizzati per il tragitto casa – lavoro, previa presentazione di adeguata certificazione.

In alternativa al rimborso mensile, qualora raggiungere il luogo di lavoro con i mezzi pubblici sia impossibile o molto difficoltoso, viene riconosciuta un’indennità oraria di trasporto:

0,36 euro a partire dal 1° aprile 2025;
0,37 euro a partire dal 1° ottobre 2025.

c) è stata riconosciuta un’indennità per il lavoro in galleria pari a 0,60 euro per ogni ora di lavoro prestato.

d) è stata riconosciuta l’indennità di reperibilità solo per il periodo in cui il lavoratore è in attesa di una chiamata dell’azienda e il suo importo ammonta a:

40,00 euro giornalieri per i giorni non lavorativi (sabato, domenica, festivi);
30,00 euro settimanali per i giorni feriali: 

e) l’indennità giornaliera di alta montagna per i lavoratori che operano in zone montane è stata prevista a partire dal 1° aprile 2007 nella misura di:
3,32 euro per chi lavora sopra i 1000 metri s.l.m.;
3,87 euro per chi lavora sopra i 1200 metri s.l.m.

f) si stabilisce un’indennità giornaliera per i lavoratori addetti alla guida di automezzi (pulmini, furgoni, ecc.) utilizzati per il trasporto del personale aziendale in trasferta, pari al 5% degli elementi della retribuzione.
Tale indennità è pari al 5% degli elementi di cui al punto 3 dell’art. 24 del CCNL.

g) è stata prevista un’indennità giornaliera di trasferta per i lavoratori inviati a prestare servizio fuori dal comune di assunzione il cui importo varia in base alla distanza del luogo di lavoro abituale:

-10% se la distanza è tra 15 km e 50 km.
-15% se la distanza è tra 51 km e 100 km.
-20% se la distanza supera i 101 km.
Questa percentuale viene calcolata sugli elementi retributivi per ogni ora di lavoro effettivo.

h) si stabilisce un’indennità di 5,00 euro su base giornaliera per gli addetti alle operazioni di stesura del manto bituminoso.
Viene, infine, stabilito l’EVR nella misura del 4% dei minimi tabellari per l’anno 2025.

Decreto fiscale: le novità in Gazzetta Ufficiale

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138/2025. Il documento modifica il trattamento fiscale di particolari spese per lavoratori dipendenti e autonomi, aggiorna le regole sul riporto delle perdite, le disposizioni sulle società estere controllate e la documentazione sui disallineamenti da ibridi. Vengono previste, inoltre, la proroga per l’approvazione delle delibere IMU, nuove norme per le agevolazioni sul biodiesel, modifiche allo split payment e differimenti di termini fiscali.

Modifiche alla disciplina del trattamento fiscale di particolari spese per i lavoratori dipendenti e autonomi e della tassazione dei redditi di lavoro autonomo e dei redditi diversi
Con il nuovo Decreto fiscale (articolo 1) vengono apportate numerose modifiche al TUIR:

  • all’articolo 17, comma 1, lettera g-ter) viene soppressa la parte che include le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale produttiva di reddito di lavoro autonomo;

  • all’articolo 51, comma 5 dopo le parole “I rimborsi delle spese” vengono inserite le seguenti: “, sostenute nel territorio dello Stato,”;

  • all’articolo 54 vendono inseriti tre nuovi commi: Comma 2-bis “In deroga a quanto previsto al comma 2, lettera  b), le somme percepite a titolo di rimborso delle spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, concorrono alla formazione del reddito se i pagamenti non sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″. Comma 3-bis “gli interessi e gli altri proventi finanziari di cui al capo III, percepiti nell’esercizio di arti e professioni, costituiscono redditi di capitale”. Comma 3-ter “Le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di partecipazioni in associazioni e società che esercitano un’attività artistica o professionale, ivi comprese quelle in società tra professionisti e in altre società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel  sistema ordinistico di cui all’articolo 177-bis, costituiscono redditi diversi”;

  • all’articolo 54-ter viene aggiunto il comma 5-bis “Nei casi disciplinati dai commi 2 e 5 le spese, sostenute nel territorio dello Stato, relative a vitto, alloggio, viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241″.

  • all’articolo 54-septies viene aggiunto il comma 6-bis: la deducibilità delle spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea sostenute nel territorio dello Stato), comprese quelle sostenute direttamente come committente o rimborsate analiticamente a dipendenti o altri lavoratori autonomi, è ammessa a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili;

  • all’articolo 109 vengono inseriti i comma 5-bis e 5-ter: le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea, sostenute nel territorio dello Stato, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili a condizione che i pagamenti siano stati eseguiti con versamento bancario o postale o altri sistemi di pagamento tracciabili. Le stesse spese (vitto, alloggio, viaggio e trasporto) sostenute nel territorio dello Stato per prestazioni di servizi commissionate a lavoratori autonomi, nonché i relativi rimborsi analitici, sono deducibili alle condizioni del comma 5-bis;

  • l’articolo 1, comma 81, lettera b) della Legge 30 dicembre 2024, n. 207 è abrogato.

Al TUIR sono apportate altre modifiche riguardo al regime di riporto delle perdite (articolo 2 D.L. n. 84/2025).
In particolare, la formula per la riduzione dell’importo delle perdite riportabili viene modificata da un prodotto tra conferimenti/versamenti e un rapporto tra valori patrimoniali a un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di riferimento delle perdite (Articolo 84, comma 3-ter).
Analoga modifica viene introdotta per il riporto delle perdite in caso di fusioni, sostituendo la formula precedente con un importo pari al doppio della somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione (Articolo 172, comma 7).
Infine, viene stabilito che alla società conferitaria si applichino le disposizioni di cui all’articolo 173, comma 10, riferendosi alla società beneficiaria della scissione e al patrimonio netto dell’ultimo bilancio chiuso prima del conferimento (nuovo comma 5-bis articolo 176).

All’articolo 3 del nuovo Decreto fiscale vengono, poi, introdotte modifiche alle disposizioni riguardanti la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, prevedendo l’eliminazione del riferimento alle entità “collegate”. Tale modifica si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

Il D.L. 17 giugno 2025, n. 84, prevede anche modifiche alle disposizioni riguardanti le società estere controllate, intervenendo sull’articolo 167 del TUIR. Nello specifico viene modificato il criterio di calcolo per l’allocazione di un importo e viene stabilito che la tassazione effettiva debba essere considerata non inferiore al 15% per i soggetti controllanti che, rispetto alle loro controllate estere, corrispondono un importo pari al 15% dell’utile contabile netto dell’esercizio, nel rispetto delle direttive UE. Questo importo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Vengono anche aggiunte specificazioni per includere nell’imposta estera pagata anche l’imposta minima nazionale equivalente dovuta dal soggetto controllato non residente

A seguire, l’articolo 6 del nuovo decreto stabilisce che i comuni che non hanno adottato entro il 28 febbraio 2025 la delibera di approvazione del prospetto delle aliquote IMU possono farlo entro il 15 settembre 2025.

L’articolo 8, poi, apporta modificazioni alla decorrenza delle disposizioni fiscali del Terzo settore.

L’articolo 10 modifica la normativa IVA eliminando una specifica previsione relativa allo “split payment“, con decorrenza dal 1° luglio 2025.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 12, le dichiarazioni ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, il cui termine di presentazione scadeva il 31 ottobre 2024, vengono considerate tempestive se presentate entro l’8 novembre 2024.

 

Infine, per il 2025, vengono differiti i termini di versamento del primo acconto 2025 e del saldo 2024 dal 21 luglio 2025 (anziché 30 giugno 2025) e, quindi, 20 agosto 2025 con maggiorazione dell’0,4%, per i soggetti ISA e forfetari (articolo 13 decreto fiscale).